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Regesto

Art. 31 Cost.; limitazione della vendita di medicamenti da parte dei medici.
La legge sanitaria del cantone di Friburgo limita la vendita di medicamenti da parte dei medici indipendenti (farmacia privata), ai soli casi in cui il gabinetto medico non si trovi in prossimità di una farmacia pubblica. Tale limitazione della libertà di commercio e d'industria corrisponde all'interesse pubblico, nella misura in cui consente un miglior approvvigionamento del pubblico con medicamenti.

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Articolo: Art. 31 Cost.