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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; controllo giudiziario di una decisione pronunciata in materia contravvenzionale da un'autorità amministrativa.
Il Consiglio di Stato vallesano quando statuisce su di una contravvenzione al diritto federale non è un tribunale indipendente; tuttavia il controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale federale in tale materia garantisce sufficientemente un equo processo ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU.

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Articolo: Art. 6 n. 1 CEDU