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Regesto

Art. 89 cpv. 1 OG; termine del ricorso di diritto pubblico nella procedura di controllo astratto delle norme.
Ove un ricorso di diritto pubblico sia proposto nel termine di 30 giorni contro una decisione dell'ultima istanza cantonale emanata nel quadro di una procedura di controllo astratto delle norme e con cui la norma impugnata non è stata annullata, il Tribunale federale entra nel merito del ricorso, per quanto concerne la censura d'incostituzionalità della norma litigiosa, solo se il ricorrente aveva avviato la procedura cantonale entro il termine all'uopo previsto o, in assenza di esso, entro il termine di ricorso abituale.

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Articolo: Art. 89 cpv. 1 OG