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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Carcerazione ai fini estradizionali; art. 47 AIMP.
1. L'UFP č tenuto a menzionare, sia pure succintamente, giā nell'ordine di arresto tutte le imputazioni su cui si fonda lo Stato straniero nella sua richiesta di arresto in vista d'estradizione (consid. 1).
2. L'esame che la Camera d'accusa del Tribunale federale compie sulla legittimitā della carcerazione ai fini estradizionali č effettuato alla luce delle circostanze risultanti all'UFP al momento della propria decisione; modifiche successive non possono essere considerate (consid. 2, 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 47 AIMP