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Regesto

Art. 24 LPT, decreto del Gran Consiglio del cantone di Argovia del 19 agosto 1980 sull'estrazione di materiali pietrosi e d'inerti; autorizzazione di sfruttare una cava di ghiaia.
1. In assenza di zone d'estrazione, le domande di sfruttamento di una cava di ghiaia fuori della zona edificabile devono essere esaminate sotto il profilo dell'art. 24 LPT e l'autorizzazione può essere accordata solo ove siano adempiute le condizioni previste da tale disposizione (consid. 2).
2. La ponderazione degli interessi prescritta dall'art. 24 cpv. 1 LPT è una questione di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente, sia pure con il dovuto riserbo. È consentito al diritto cantonale di precisare in modo conforme ai fini e ai principi della pianificazione del territorio quali siano gli interessi da considerare (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 24 LPT, art. 24 cpv. 1 LPT