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Regesto

Responsabilitą dello Stato per l'attivitą dei medici ospedalieri (art. 61 CO; legge sulla responsabilitą del Cantone di Zurigo, del 14 settembre 1969).
1. L'assistenza medica prestata negli ospedali pubblici da medici che agiscono nella loro qualitą ufficiale costituisce un'attivitą statale effettuata in virtł di un potere pubblico, e non l'esercizio di un'industria ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 CO (consid. 3a).
2. Applicabilitą della legge cantonale sulla responsabilitą all'attivitą ufficiale dei medici ospedalieri (consid. 4).
3. Assistenza medica prestata a pazienti privati; delimitazione tra l'attivitą ufficiale dei medici ospedalieri e l'attivitą privata del primario (consid. 5).

contenuto

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referenza

Articolo: art. 61 CO, art. 61 cpv. 2 CO