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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Nomina di un curatore perché rappresenti il figlio nato fuori matrimonio per quanto concerne la salvaguardia del suo diritto al mantenimento nei confronti del padre (art. 308 cpv. 2 CC).
- Nel caso di un figlio nato fuori matrimonio, il concorso di un curatore è, di regola, necessario nella misura in cui si tratti di ottenere, mediante contratto o decisione giudiziaria, la determinazione di contributi al mantenimento, in modo da disporre di un titolo esecutivo in un procedimento d'esecuzione contro il padre (consid. 2a).
- Condizioni alle quali, in un tal caso, può prescindersi dalla nomina di un curatore (consid. 2b).
- Non è ammissibile in un ricorso per riforma la censura secondo cui le autorità tutorie avrebbero a torto rifiutato di considerare una convenzione relativa alla custodia del figlio quale contratto concernente l'obbligo di mantenimento ai sensi dell'art. 287 cpv. 1 CC (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 308 cpv. 2 CC, art. 287 cpv. 1 CC