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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 19 DAL. Diminuzione della pigione; possibilità per il locatore di opporre in compensazione fattori di aumento; entrata in vigore della modificazione.
1. In assenza di una riserva espressa nella notificazione d'aumento precedente l'ultimo adeguamento della pigione, il locatore non può prevalersi più tardi, in particolare in occasione di una domanda di diminuzione da parte del conduttore, di un fattore d'aumento anteriore all'ultima determinazione della pigione (consid. 1; conferma della giurisprudenza).
2. La diminuzione della pigione entra in vigore al primo termine di disdetta, calcolato dal momento in cui il conduttore ha preso contatto con il locatore, oppure alla data per la quale il locatore s'è spontaneamente dichiarato disposto a ridurre l'ammontare della pigione (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 19 DAL