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Regesto

Esclusione legale della compensazione (art. 125 n. 1 CO).
1. Nozione di cosa dolosamente ritenuta, ai sensi dell'art. 125 n. 1 CO (precisazione della giurisprudenza).
2. Non agisce necessariamente in modo riprovevole la banca che, pur avendo disdetto il contratto di giro bancario, continua ad accreditare sul conto della sua ex-cliente gli importi versati a favore di quest'ultima da terzi e rifiuta poi di restituire detti importi, facendo valere la loro compensazione con un credito per rimborso di un mutuo che essa aveva accordato a tale ex-cliente prima della rottura delle relazioni d'affari.

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referenza

Articolo: art. 125 n. 1 CO