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Regesto

Realizzazione forzata di fondi promossa da creditori pignoratizi: vendita differita in virtù del decreto federale concernente l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero?
1. Un'azione di ripristino introdotta dall'Autorità cantonale di sorveglianza per l'applicazione del decreto federale concernente l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (art. 22 DAFE) non adempie i requisiti dell'art. 41 cpv. 1 RFF e non è quindi idonea a sospendere la vendita dell'immobile chiesta dai creditori pignoratizi (consid. 2).
2. Una restrizione della facoltà di disporre ordinata dalla medesima Autorità giusta l'art. 16 DAFE è disciplinata nei suoi effetti dall'art. 960 CC? Problema lasciato indeciso, un'annotazione del genere non potendo in ogni modo essere opposta alla domanda di vendita presentata da creditori pignoratizi anteriori (consid. 3).
3. Se nell'elenco oneri figura una restrizione della facoltà di disporre a norma dell'art. 16 DAFE, i creditori pignoratizi anteriori possono esigere il doppio turno d'asta (art. 142 LEF e 104 RFF per analogia) (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 16 DAFE, art. 22 DAFE, art. 41 cpv. 1 RFF, art. 960 CC seguito...