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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 3 CP; principio della territorialitā e computo.
1. Conformemente all'art. 3 n. 1 cpv. 1 CP, la Svizzera rivendica la sua giurisdizione anche laddove, trattandosi di un reato unico, solo una parte di quest'ultimo sia stata commessa in Svizzera e uno Stato estero si consideri esso pure competente a promuovere l'azione penale in ragione degli atti commessi sul proprio territorio (consid. 2a).
2. Risulta dall'art. 3 n. 2 CP che una sentenza straniera č reputata regolare irrevocabilmente una causa penale quando uno straniero sia stato perseguito all'estero (per atti commessi in Svizzera) a richiesta delle autoritā svizzere (consid. 2b).
3. Principi applicabili in materia di computo in una pena privativa della libertā pronunciata in Svizzera di una multa inflitta all'estero (art. 3 n. 1 cpv. 2 CP; consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 3 CP, art. 3 n. 1 cpv. 1 CP, art. 3 n. 2 CP, art. 3 n. 1 cpv. 2 CP