Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 125 cpv. 2 CP; obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulle piste da sci.
1. Un pilone di una sciovia, i cui elementi presentano spigoli vivi, che si trova in prossimità immediata di una pista preparata e verso il quale tende il pendio, costituisce una fonte di pericoli che occorre prevenire (consid. 2).
2. La collocazione di un'imbottitura intorno a tale pilone rappresenta una misura di prevenzione che può essere ragionevolmente pretesa (consid. 2 in fine).
3. La caduta di uno sciatore che batte la nuca sul suolo e scivola poi in stato d'incoscienza lungo il ripido pendio non è un evento talmente fuori dell'ordinario da non poter essere previsto quale rischio possibile (consid. 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 125 cpv. 2 CP