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Regesto

Art. 41 LAI, art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI.
- A prescindere dai casi di violazione dell'obbligo di informare, nella procedura di revisione legittimo è il provvedimento con cui la cassa di compensazione sopprime il versamento della prestazione assicurativa quando entro un termine stabilito non le pervengono i documenti richiesti a tal fine con la comminatoria che altrimenti la prestazione sarebbe soppressa (conferma della giurisprudenza; consid. 1).
- La soppressione della prestazione non è subordinata alla condizione che l'amministrazione abbia richiesto tutta la documentazione necessaria alla resa di una decisione di merito: è sufficiente che essa abbia domandato la produzione degli elementi di base suscettibili di permettere un giudizio sui diritti materiali dell'assicurato, riservata essendole la facoltà di acquisire all'incarto dati completivi solo in una fase successiva (consid. 2).
- L'ulteriore provvedimento amministrativo che la cassa di compensazione deve rendere una volta prodotta la richiesta documentazione precedentemente carente può esplicare i suoi effetti al massimo sino alla data di soppressione stabilita nella decisione munita della condizione risolutiva (precisazione della giurisprudenza; consid. 3).

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Articolo: Art. 41 LAI, art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI