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Regesto

Restituzione di prestazioni delle casse-malati. Prestazioni in denaro accordate in virtù di decisioni passate in giudicato possono essere pretese in restituzione anche nel settore dell'assicurazione sociale contro le malattie quando sono dati i presupposti del riesame di decisioni cresciute in forza formale di giudicato. Ciò vale anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate per decisione formale (consid. 1).
Art. 14 cpv. 4 e 6 LAMI: Indennità giornaliera in caso di maternità.
- Una cassa-malati ha la facoltà di ridurre la copertura dell'assicurazione dell'indennità giornaliera, senza il consenso dell'assicurata, solo quando quest'ultima non ha un ragionevole interesse al mantenimento di tale assicurazione o alla copertura di cui fruiva in precedenza (consid. 2b).
- L'applicazione dell'art. 14 cpv. 4 LAMI presuppone l'intenzione di cessare o di ridurre in modo definitivo l'esercizio di un'attività lucrativa (consid. 2b).
- In caso di contestazione sul rispetto del termine di quattro settimane stabilito dall'art. 14 cpv. 4 LAMI, si deve eseguire il calcolo partendo dalla data della nascita come determinata dalle previsioni del medico; non si può procedere al calcolo a ritroso dal momento effettivo della nascita (consid. 3a).
- L'assicurata beneficia ugualmente del diritto preferenziale quando per ragioni di malattia non può rispettare il termine di quattro settimane previsto dall'art. 14 cpv. 4 LAMI (consid. 3b).
- Per stabilire il momento a partire dal quale l'assicurata può al più presto beneficiare delle prestazioni per il periodo precedente la nascita in virtù dell'art. 14 cpv. 6 LAMI ci si deve basare sulla data effettiva della stessa (consid. 3b).
- Quando l'attività lucrativa cessa quattro settimane al massimo prima del parto la cassa non può prevalersi del fatto che l'assicurata non subisce perdita di guadagno per abbandono definitivo di un'attività professionale (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 14 cpv. 4 LAMI, Art. 14 cpv. 4 e 6 LAMI, art. 14 cpv. 6 LAMI