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Regesto

Art. 25 LAMI, art. 103 lett. a e 129 cpv. 1 lett. c OG.
- Competenza del tribunale arbitrale: concetto di controversia tra medici e casse ammalati (consid. 1b).
- Legittimazione attiva e passiva nel procedimento davanti al tribunale arbitrale (consid. 1c).
- Ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo: interesse degno di protezione; concetto di prestazione cui la legislazione federale non conferisce diritto (consid. 2).
Art. 16 cpv. 1 prima frase LAMI. Il diritto delle casse malati di affidare il trattamento dei loro assicurati esclusivamente a medici con i quali è stata conclusa una convenzione è una facoltà che la legge vincola alla sola esistenza della convenzione. Ne deriva, riservati eventuali impegni contrari delle casse nei confronti dei medici convenzionati, che le casse malati possono decidere di non assumere i trattamenti eseguiti da parte di medici che non hanno aderito alla convenzione anche in mancanza di una clausola convenzionale - esplicita o implicita - al riguardo (consid. 4, 5).

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Articolo: Art. 25 LAMI