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Regesto

Pubblicità del registro fondiario (art. 970 CC).
La pubblicazione ufficiale del prezzo di vendita e dell'identità delle parti di un negozio tra privati concernente un immobile sito nel cantone di Ginevra non è conforme alla funzione del registro fondiario. Tale pubblicazione non è giustificata da un interesse legittimo personale, speciale, concreto e attuale. Essa è quindi contraria al diritto federale.

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Articolo: art. 970 CC