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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 52 LAVS.
- Un danno, ai sensi di questa norma, non può risultare che da un atto o da una omissione del datore di lavoro che agisce quale organo di esecuzione della legge.
- Dal profilo dell'art. 52 LAVS gli organi di una società anonima (fallita), che aveva acquistato un'impresa con attivi e passivi, non possono esere tenuti responsabili del mancato pagamento da parte della cessionaria dei contributi dovuti dalla precedente debitrice.

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Articolo: Art. 52 LAVS