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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 103 lett. a OG; legittimazione ricorsuale dei terzi.
Coloro che abitano a circa un chilometro dall'accesso di una cava di ghiaia sono toccati più della generalità dei membri della collettività dal traffico causato dal suo esercizio, ove questo comporti, durante 40-50 anni, una media di 120 viaggi di andata e ritorno (consid. 1c).
Art. 14 segg. e art. 24 cpv. 1 LPT.
L'art. 24 cpv. 1 LPT non è applicabile quando sia stato allestito un piano particolareggiato ai sensi degli art. 44 segg. della legge edilizia del cantone di Soletta del 3 dicembre 1978. Tale piano costituisce un piano di utilizzazione ai sensi degli art. 14 segg. LPT (consid. 2b). Anche nel quadro della sua elaborazione vanno effettuati un esame completo e una ponderazione dei diversi interessi (consid. 2c).
Art. 9 cpv. 1 LPA. Esame dell'impatto sull'ambiente; pianificazione a apertura di una cava di ghiaia.
Una cava destinata all'estrazione di due milioni di metri cubi di ghiaia è un impianto che può gravare notevolmente l'ambiente ai sensi dell'art. 9 LPA (consid. 3b). Criteri per determinare la procedura decisionale esistente in cui va incorporato l'esame dell'impatto sull'ambiente (consid. 3c).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 24 cpv. 1 LPT, Art. 103 lett. a OG