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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 4 e 22ter Cost.; attribuzione di fondi a una zona di pericolo; protezione giuridica ai sensi degli art. 33 e 2 cpv. 3 LPT.
1. La protezione giuridica istituita dall'art. 33 LPT non impedisce l'autorità cantonale di ricorso di controllare il piano di utilizzazione impugnato con potere d'esame libero, ma esercitato con un certo riserbo dovuto alla funzione che, sotto l'aspetto sostanziale e istituzionale, compete alla giurisdizione di ricorso in tale materia (consid. 2).
2. L'art. 15 LPT determina la ponderazione degli interessi da effettuare nel quadro della garanzia della proprietà (consid. 5a); nozione d'idoneità all'edificazione ai sensi di questa disposizione e applicazione dei relativi criteri alla fattispecie (consid. 5b, c; consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 33 e 2 cpv. 3 LPT, Art. 4 e 22ter Cost., art. 15 LPT