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Regesto

Ricorso in materia di diritto di voto: legittimazione ricorsuale e presupposto di una decisione emanata in ultima istanza.
1. Per ammettere la legittimazione delle ricorrenti a proporre ricorso per violazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 85 lett. a OG è sufficiente nella fattispecie che sia contestata la loro qualità di elettrici (consid. 1).
2. Il ricorso per violazione del diritto di voto esige, in virtù dell'art. 86 cpv. 1 OG, che siano state esaurite le istanze cantonali. Non sussiste nel caso concreto alcuna circostanza che permetta di derogare a tale regola (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 85 lett. a OG, art. 86 cpv. 1 OG