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Regesto

Art. 85 lett. a OG; decisione di sottoporre a votazione popolare un'iniziativa di cui è contestata la conformità al diritto.
Ammissibilità del ricorso per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini e del ricorso per violazione del diritto di voto (consid. 2a).
Ove il diritto cantonale non preveda un controllo obbligatorio della conformità delle iniziative popolari alle norme di rango superiore, l'elettore non ha diritto di esigere che un'iniziativa sia sottratta alla votazione popolare per il motivo che il suo contenuto à contrario al diritto (consid. 3; conferma della giurisprudenza).
Decisione di sottoporre all'elettorato le clausole valide di un'iniziativa ritenuta parzialmente contraria al diritto.
L'elettore può opporsi a che la parte valida dell'iniziativa sia sottoposta al popolo, ove non possa ragionevolmente ammettersi che i firmatari avrebbero approvato questa parte se essa fosse stata loro sottoposta da sola (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 85 lett. a OG