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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 85 lett. a OG; votazione popolare dell'11 settembre 1983 sull'avvenire politico della Valle di Laufen, intervento delle autorità.
1. Nel contesto di una votazione come quella di cui trattasi, l'ambito di protezione del diritto del cittadino, garantito dall'art. 10 CEDU, di formarsi liberamente la propria opinione e la propria volontà, corrisponde a quello dei suoi diritti politici ai sensi dell'art. 85 lett. a OG (consid. 1 b/cc).
2. Ad un ente pubblico di rango superiore non è, di regola, consentito d'intervenire nella campagna di una votazione che ha luogo in seno ad un ente pubblico a lui subordinato. Tuttavia, nella fattispecie, tenuto conto delle particolarità del caso e della complessità della situazione sorta in seguito alla questione della Valle di Laufen, potevano essere ritenute come adempiute, in linea di principio, le condizioni giustificative di un'informazione supplementare da parte delle autorità cantonali bernesi, destinata a completare la spiegazione della Commissione di distretto sulla votazione e a ristabilire così l'equilibrio nel processo di formazione dell'opinione dei cittadini (consid. 4 e 5).
3. Annullamento della decisione con cui il Gran Consiglio del Cantone di Berna ha ratificato la votazione, dato che il governo cantonale aveva investito illecitamente fondi pubblici nella campagna che aveva preceduto la votazione - svolgendo una vera e propria propaganda attraverso un comitato privato di voto, invece di un'informazione obiettiva, e ciò senza alcuna base legale, in modo dissimulato e in misura sproporzionata -, e che non può dirsi che il risultato della votazione litigiosa non sarebbe stato diverso ove non vi fosse stata tale irregolarità (consid. 6, 7).
4. Mancano motivi, concernenti in particolare la certezza del diritto, che impongano di rinunciare ad una ripetizione della votazione sull'annessione della Valle di Laufen al Cantone di Basilea Campagna (consid. 8).

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referenza

Articolo: Art. 85 lett. a OG, art. 10 CEDU