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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Interruzione non punibile della gravidanza; disposizioni cantonali d'applicazione dell'art. 120 CP.
1. Impugnabilitą delle direttive di un dipartimento cantonale della sanitą destinate ai medici autorizzati ad esercitare nel cantone e concernenti l'interruzione non punibile della gravidanza (art. 84 OG) (consid. 1a).
2. Termine da rispettare (art. 89 OG) in caso di ricorso contro un decreto cantonale non pubblicato ufficialmente e non comunicato ai ricorrenti (consid. 1b).
3. Legittimazione di un'associazione d'importanza nazionale a ricorrere contro direttive cantonali sull'interruzione non punibile della gravidanza (art. 88 OG) (consid. 1d).
4. Non č compatibile con l'art. 120 CP una disciplina cantonale
- che autorizza ad effettuare un'interruzione non punibile della gravidanza soltanto i medici FMH specialisti in ginecologia e ostetricia (consid. 2b aa);
- che attribuisce ad un collegio di periti l'adempimento dei compiti del medico qualificato come specialista in relazione alle condizioni di salute della persona incinta (art. 120 n. 1 cpv. 2 CP) (consid. 2b bb);
- che limita il rilascio del parere conforme a favore delle donne incinte domiciliate nel cantone del perito medico (consid. 2b cc).

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referenza

Articolo: art. 120 CP, art. 84 OG, art. 89 OG, art. 88 OG altro...

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