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Regesto

Art. 1 e 2 del decreto federale sull'autorità indipendente ai ricorso in materia radiotelevisiva; delimitazione della competenza.
L'autorità indipendente di ricorso esamina, su reclamo, se le trasmissioni radiotelevisive diffuse da emittenti svizzere abbiano violato le disposizioni della concessione relative ai programmi; per converso, l'osservanza delle prescrizioni sull'esercizio e sul finanziamento, che includono le norme sulla pubblicità, è controllata dal Dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.

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referenza

Articolo: Art. 1 e 2 del