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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Procedura di autorizzazione per un'installazione destinata allo sci nautico; art. 6 LPN, art. 24 LPT.
Rimedio giuridico esperibile, legittimazione ricorsuale, censure ammissibili (consid. 1a-c).
Per poter installare in acque pubbliche un impianto suscettibile di apportare pregiudizio a un oggetto protetto in virtù dell'IFP, occorre seguire non soltanto una procedura cantonale concernente la concessione di diritti di utilizzazione delle acque, ma anche una procedura d'autorizzazione conforme ai requisiti del diritto federale e nel cui quadro sia effettuata la ponderazione d'interessi stabilita dall'art. 6 cpv. 2 LPN (consid. 2).
Un'installazione per lo sci nautico (percorso slalom e trampolino per il salto) d'importanza pari a quella prevista nella fattispecie soggiace all'obbligo d'ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 LPT (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 24 LPT, art. 6 LPN, art. 6 cpv. 2 LPN