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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 156 cpv. 1 CC; principio dell'officialitą.
Il principio dell'officialitą non conferisce un diritto, fondato sulla legislazione federale, d'ottenere ulteriori perizie, ove il giudice sia in grado, in base a perizie esistenti - parzialmente contraddittorie -, di farsi un'idea esatta degli elementi determinanti per l'attribuzione dei figli (consid. 2b).
Art. 156 cpv. 1 CC; attribuzione dei figli in caso di divorzio.
Qualora padre e madre offrano condizioni equivalenti, la preferenza va data, nell'attribuzione di figli in etą scolastica o ad essa prossima, al genitore che risulta pił disponibile per averli durevolmente nella propria custodia diretta, per occuparsene e prenderne cura personalmente (precisazione della giurisprudenza) (consid. 3).
Attribuzione dei figli al padre in base al criterio della stabilitą delle relazioni (consid. 5).

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Articolo: Art. 156 cpv. 1 CC