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Regesto

Cittadinanza della donna coniugata; art. 161 CC e art. 8b tit.fin. CC.
L'art. 161 CC e l'art. 8b tit.fin. CC non si riferiscono soltanto alle cittadinanze che la donna possedeva prima del suo primo matrimonio, ma anche a quelle che essa ha acquistato per naturalizzazione quale vedova o divorziata. La donna puņ persino conservare una cittadinanza cantonale e comunale acquistata mediante naturalizzazione durante un matrimonio precedente, ove al momento delle nuove nozze non possieda la cittadinanza che aveva da nubile.

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referenza

Articolo: art. 161 CC, art. 8b tit.fin. CC