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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Concorrenza sleale. Violazione dei diritti della personalità.
1. Esame del valore litigioso determinato dall'autorità cantonale. Diritto applicabile; rilevanza della nuova legge sulla concorrenza sleale (consid. 1).
2. Liceità e protezione di un sistema di vendita selettivo, fondato esclusivamente su vincoli creati contrattualmente (consid. 2). Preteso incitamento a violare un contratto e sfruttamento di tale violazione: onere della prova secondo l'art. 8 CC (consid. 3).
3. Art. 1 cpv. 1 LCSl previgente. Il pregiudizio arrecato da terzi a diritti relativi non può, in linea di principio, essere qualificato come atto illecito né, di conseguenza, come atto di concorrenza sleale. L'incitamento a violare un contratto e lo sfruttamento di tale violazione possono, per converso, ove sussistano circostanze particolari, far apparire come sleale il comportamento di terzi. Circostanze particolari che giustificano questa eccezione (consid. 4).
4. Circostanze in cui il comportamento di un terzo non può essere considerato come atto di concorrenza sleale (consid. 5).
5. Art. 28 CC. Questa disposizione non può costituire una base per pretese fondate su di un pregiudizio d'interessi meramente economici, né conferire una protezione assoluta a diritti di credito relativi (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 8 CC, Art. 1 cpv. 1 LCSl, Art. 28 CC