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Regesto

Art. 93 LEF: Determinazione del minimo vitale quando ambedue i coniugi dispongano di un reddito. Considerazione delle spese per l'alloggio.
1. Per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (consid. 3).
2. Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari. Tuttavia la pigione dev'essere ridotta a una misura normale, ove il debitore utilizzi un'abitazione costosa unicamente per comodità eccessiva (consid. 2 e 4).

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referenza

Articolo: Art. 93 LEF