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Regesto

Art. 30 cpv. 3 LADI, art. 45 cpv. 1 OADI: Sospensione del diritto a indennità.
- Una sospensione può essere pronunciata dopo la decadenza del termine di esecuzione di sei mesi, nella misura in cui i giorni di sospensione siano stati scontati durante detto termine e l'esecuzione sia intervenuta in tempo utile nel termine di perenzione di sei mesi (conferma della giurisprudenza; consid. 2b).
- Il termine di sei mesi decorre indipendentemente dalla circostanza che l'assicurato adempisca i presupposti per il diritto a indennità (consid. 2c).

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referenza

Articolo: Art. 30 cpv. 3 LADI, art. 45 cpv. 1 OADI