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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 23 cpv. 5 Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale e art. 1 paragrafo 1 Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione suddetta.
La facoltà per un cittadino italiano di trasferire alle patrie assicurazioni sociali i contributi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera è subordinata segnatamente alla condizione che in base a questi contributi il richiedente non abbia ancora beneficiato di alcuna prestazione.