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Regesto

Art. 85 cpv. 2 LAVS, art. 81 cpv. 3 OAVS: Formalità della procedura di azione. Le formalità stabilite dal legislatore federale nella procedura di ricorso davanti all'autorità di prima istanza valgono per analogia in quella di azione davanti all'autorità cantonale (consid. 3).
Art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS: Determinazione dell'indennità di patrocinio. Il valore litigioso non è decisivo nella determinazione dell'indennità di patrocinio. Non è ritenuto che nell'apprezzamento dell'importanza della causa, il che corrisponde a un principio generale in tema di assicurazioni sociali (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 85 cpv. 2 LAVS, art. 81 cpv. 3 OAVS