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Intestazione

117 Ia 408


64. Estratto della sentenza 24 luglio 1991 della I Corte di diritto pubblico nella causa A. c. Gran Consiglio del Cantone Ticino e Comune di C. (ricorso di diritto pubblico)

Regesto

Esclusione dall'esercizio delle proprie funzioni di un membro di una commissione granconsiliare che contemporaneamente è amministratore di una persona giuridica con interesse nella causa.
1. La prassi deduce dall'art. 4 Cost. una garanzia della stessa portata di quella assicurata dall'art. 58 cpv. 1 Cost. ove la decisione spetta, - anziché a un tribunale, - a un'autorità amministrativa o a un parlamento (consid. 2a).
2. Nella fattispecie, nessuna necessità di decidere sulla questione della possibile parzialità del membro del legislativo cantonale, risiedendo costui contemporaneamente nel consiglio di amministrazione della maggior beneficiaria della misura pianificatoria, in veste di rappresentante dei comuni della regione. Applicabilità dei motivi di astensione previsti dal codice di procedura civile cantonale (art. 32 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative e art. 26 lett. d del codice di procedura civile; consid. 2b e c).

Fatti da pagina 409

BGE 117 Ia 408 S. 409
Il nuovo piano regolatore di C., adottato dal legislativo comunale il 17 dicembre 1984, prevede l'attuazione di un parcheggio della capienza di circa 70 posti alle particelle n. 786 (gravata solo parzialmente dal vincolo P4) e 900 del Comune, di proprietà di A. Il 14 maggio 1987 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato il piano regolatore comunale, respingendo contemporaneamente i ricorsi introdotti da A. e dal fratello B. contro l'imposizione del vincolo di posteggio. Anche il Gran
BGE 117 Ia 408 S. 410
Consiglio ha respinto i gravami proposti dai due fratelli, ammettendo la pubblica utilità del parcheggio, di cui ha considerato sostenibile pure l'ubicazione.
Con ricorso di diritto pubblico per violazione degli art. 4 e 22ter Cost., il 21 novembre 1990 A. ha impugnato il giudizio dell'ultima autorità cantonale davanti al Tribunale federale. Il Comune e il Consiglio di Stato postulano il rigetto dell'impugnativa.

Considerandi

Dai considerandi:

2. Il ricorrente lamenta, accanto alla violazione dell'art. 22ter Cost., una lesione dell'art. 4 Cost. per mancanza di un interesse pubblico sufficiente all'esecuzione del progettato parcheggio; censura la partecipazione come relatore della Commissione speciale dei confini giurisdizionali e dei ricorsi in materia di pubblica utilità del Gran Consiglio di un membro del consiglio di amministrazione delle Ferrovie luganesi, la società proprietaria della linea ferroviaria beneficiaria del posteggio.
a) L'art. 58 cpv. 1 Cost. assicura - indipendentemente dal diritto processuale applicabile - la garanzia di ottenere un giudizio indipendente e imparziale, reso da un tribunale costituito in modo regolare (DTF 116 Ia 18 consid. 4). Ove, come nel caso concreto, la decisione non spetta a un tribunale, ma a un'autorità amministrativa o a un parlamento, la prassi deduce dall'art. 4 Cost. una garanzia della stessa portata (DTF 114 Ia 279 consid. 3b). A giusto titolo, quindi, il ricorrente censura la violazione dell'art. 4 Cost. Per costante giurisprudenza a fondare il dubbio di parzialità bastano circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità; se, da un lato, la semplice affermazione della parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non è sufficiente per giustificare l'allontanamento di un magistrato, dall'altro, non occorre che la persona contestata sia effettivamente prevenuta (DTF 115 Ia 36 seg., 175 consid. 3). L'imparzialità dev'essere valutata sia secondo un processo soggettivo, al fine di determinare il pensiero interiore della persona che ha partecipato alla decisione in una situazione specifica, sia secondo un procedimento oggettivo, che consiste nel ricercare se questa persona offriva le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Sotto questo profilo occorre considerare anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo, ponendo l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse (DTF 116 Ia 19 consid. 4).
BGE 117 Ia 408 S. 411
b) In qualità di relatore della Commissione speciale dei confini giurisdizionali e dei ricorsi in materia di pubblica utilità del Gran Consiglio, X. è stato l'unico membro della commissione e del legislativo cantonale a presenziare - accompagnato soltanto dal segretario - al sopralluogo del 13 gennaio 1989; su sua proposta detta Commissione ha invitato all'unanimità la seconda istanza a respingere l'impugnativa, la dotazione attuale di posteggi della Ferrovia Lugano-Ponte Tresa dovendo essere considerata insufficiente. Contemporaneamente egli è membro del consiglio di amministrazione delle Ferrovie luganesi S.A., società alla quale, secondo l'estratto del registro di commercio prodotto agli atti, compete in particolare l'esercizio della ferrovia elettrica a scartamento ridotto Lugano-Ponte Tresa (FLP), per Sorengo, Bioggio e Agno. Come si deduce dal verbale del menzionato sopralluogo, in quell'occasione il sindaco di C. ha affermato esplicitamente che "il previsto posteggio pubblico è destinato a servire la popolazione in abbinamento in particolare al servizio ferroviario". Non è contestato che X. risiede nel consiglio di amministrazione della società ferroviaria in veste di rappresentante dei comuni della regione e quindi anche del Comune di C. Da quanto esposto risulta pertanto che tra X. e l'oggetto litigioso sussiste un doppio legame: da un lato, egli è membro del consiglio di amministrazione della maggior beneficiaria del posteggio, dall'altro, egli risiede in questo gremio come rappresentante del comune che ha emanato il contestato piano regolatore.
c) Ciononostante, la questione della possibile parzialità di X. può rimanere aperta, come pure il quesito di sapere se il ricorrente avesse dovuto o no chiedere la ricusa del relatore granconsiliare già a livello cantonale (cfr. DTF 114 Ia 280 consid. 3e con rimandi). In effetti, secondo l'art. 32 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm), per i membri delle autorità amministrative valgono i motivi di astensione previsti dal codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (CPC). Secondo l'art. 26 lett. d CPC è tra l'altro escluso dall'esercizio delle proprie funzioni l'amministratore di una persona giuridica che ha interesse nella causa. Questo presupposto si verifica nella fattispecie. È incontestato, infatti, che la società anonima di cui X. è membro del consiglio di amministrazione ha un notevole interesse all'attuazione di un parcheggio nelle vicinanze della stazione, allo scopo di migliorare la situazione dei pendolari del Medio Malcantone diretti a Lugano. Qualsiasi partecipazione di
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X. nella procedura all'esame doveva essere quindi esclusa d'ufficio. Da ricordare infine che, in dispregio dell'art. 32 cpv. 6 LPamm, egli ha pure omesso di notificare il motivo di astensione alle parti, precisandone le ragioni.
Alla luce di quanto esposto la censura di lesione dell'art. 4 Cost. risulta fondata. La presenza di un motivo di esclusione giustifica già di per sé l'accoglimento del ricorso di diritto pubblico, rendendo superfluo un esame di merito.

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Fatti

Considerandi 2

referenza

DTF: 116 IA 18, 114 IA 279, 115 IA 36, 116 IA 19 seguito...

Articolo: art. 4 Cost., art. 58 cpv. 1 Cost., art. 4 e 22ter Cost.