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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Leasing finanziario; azione di rivendicazione dell'oggetto del finanziamento intentata dall'impresa di leasing contro la massa fallimentare della persona a cui l'utilizzatore ha prestato il bene.
1. Poiché l'utilizzatore è una società iscritta al registro di commercio e l'oggetto del contratto è destinato a un uso professionale, sono unicamente applicabili alla fattispecie, in virtù dell'art. 226m cpv. 4 CO, gli art. 226h cpv. 2, 226i cpv. 1 e 226k CO (consid. 3).
2. Nozione e caratteristiche del leasing finanziario: sintesi della dottrina e della giurisprudenza (consid. 4).
3. Utilizzatore divenuto proprietario dell'oggetto del leasing in virtù di un contratto di vendita concluso con un terzo fornitore e con la relativa consegna avvenuta prima della conclusione del contratto di leasing. L'impresa di leasing non ha mai acquistato la proprietà dell'oggetto e non può pertanto rivendicarlo (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 226m cpv. 4 CO