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Regesto

Libertà di espressione e libertà d'informazione in materia di censura cinematografica (diritto costituzionale federale non scritto e art. 10 CEDU); art. 4 Cost.: qualità per ricorrere a livello cantonale.
Gli spettatori potenziali di un film, la cui proiezione pubblica è stata vietata da un'autorità cantonale di censura possono prevalersi della libertà d'informazione (inclusa nella libertà di espressione) la quale garantisce in particolare il diritto di ricevere informazioni o idee senza controllo da parte delle autorità e di formarsi un'opinione. Quali destinatari del film in oggetto, essi sono legittimati a ricorrere a livello cantonale contro la decisione dell'autorità di censura (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 10 CEDU, art. 4 Cost.