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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU, art. 4 Cost.; diritto ad un controllo giudiziario delle zone di pianificazione; diniego di giustizia formale e ritardo ingiustificato.
Una procedura che prevede la possibilità di opposizione e in seguito di ricorso contro una zona di pianificazione, non implica necessariamente ritardi ingiustificati, contrari alla Costituzione. L'esclusione di principio dell'effetto sospensivo in seguito a un ricorso, permette di salvaguardare queste garanzie (consid. 4 e 5).
Riassunto della giurisprudenza in merito al diritto ad un controllo giudiziario garantito dalla Costituzione e dall'art. 6 n. 1 CEDU, in materia di pianificazione e espropriazione (consid. 6a e b).
La delimitazione di una zona di pianificazione costituisce, in linea di principio, una limitazione al diritto della proprietà corrispondente alla nozione di diritti e obbligazioni di carattere civile ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. L'accesso ad un tribunale non può pertanto essere totalmente escluso (consid. 6c e d).

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Articolo: Art. 6 n. 1 CEDU, art. 4 Cost.