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Regesto

Art. 84 OG; direttive cantonali "costruire ecologico".
Procedura probatoria (massima ufficiale): la presa di posizione di un ufficio federale che dispone di conoscenze speciali in una determinata materia, può essere richiesta d'ufficio e versata agli atti in virtù dell'art. 95 cpv. 1 OG (consid. 1).
Le direttive cantonali "costruire ecologico" sono raccomandazioni sprovviste di forza obbligatoria per le persone estranee all'amministrazione (consid. 3b). Esse contengono in prevalenza semplici istruzioni ad uso dei funzionari incaricati di appalti pubblici (consid. 3c) e non hanno effetti al di fuori di questo ambito (consid. 3d).

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referenza

Articolo: Art. 84 OG, art. 95 cpv. 1 OG