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Regesto

Applicazione della procedura di pianificazione (art. 2 e 24 LPT) a un progetto di cava e discarica, autonomia comunale.
Il Tribunale amministrativo ha la competenza di ordinare ai Comuni di creare determinate zone di utilizzazione (consid. 3).
Portata del piano direttore cantonale per quanto concerne la creazione, nell'ambito di piani di utilizzazione, di zone destinate a cave e discariche (consid. 4).
I progetti di cave e discariche sono sottoposti alla procedura di pianificazione ai sensi dell'art. 2 LPT; la procedura di autorizzazione giusta l'art. 24 LPT è esclusa (consid. 5).
La creazione di zone per cave e discariche implica la valutazione delle esigenze di protezione dell'ambiente, segnatamente per quanto concerne la natura dei materiali depositati (consid. 6).

contenuto

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referenza

Articolo: art. 2 e 24 LPT, art. 2 LPT