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Regesto

Art. 8 CEDU; permesso di dimora.
Un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare č ammissibile ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU in determinati casi, segnatamente quando si tratta di praticare una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri. Il rilascio - o il rifiuto - di un permesso di dimora in base all'art. 8 CEDU va deciso effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In concreto non prevale l'interesse privato del ricorrente: egli non ha fatto gli sforzi necessari per mantenere una relazione intatta ed effettiva con il figlio e, per di pių, non versa da mesi il contributo alimentare dovuto a questi (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 8 CEDU, art. 8 n. 2 CEDU