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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Retrocessione di fondi espropriati in vista del futuro ampliamento di un'opera. Avviso all'avente diritto ai sensi dell'art. 104 cpv. 1 LEspr; indennità che l'avente diritto deve restituire all'espropriante; dies aestimandi nel caso in cui alla restituzione in natura del diritto espropriato si sostituisca un'indennità.
L'avviso, cui l'art. 104 cpv. 1 LEspr astringe l'espropriante, è una dichiarazione ricettizia e, come tale, dev'essere personalmente notificato ad ogni singolo espropriato. Un'inserzione pubblicitaria dell'espropriante nei giornali non può quindi supplire all'avviso previsto nella citata norma (consid. 7).
Nel caso di retrocessione, le parti debbono restituirsi le prestazioni originarie: l'espropriante il fondo, senza riguardo al suo attuale valore, l'espropriato l'indennità a suo tempo ricevuta senza interessi. Non è quindi ammissibile adattare l'indennità ricevuta, che l'avente diritto alla retrocessione deve restituire all'espropriante, all'evoluzione dell'indice del costo della vita (consid. 8 e 9).
Ove la retrocessione del fondo non avvenga in natura, ma sia sostituita da un'indennità in denaro, due date entrano in considerazione per la stima: quella della domanda o - in applicazione analogetica dell'art. 19bis LEspr - quella dell'udienza di conciliazione (consid. 10).

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referenza

Articolo: art. 104 cpv. 1 LEspr, art. 19bis LEspr