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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Modifica di misure provvisionali (art. 4 Cost., art. 145 CC)
1. Campo di applicazione delle misure provvisionali dopo la crescita in giudicato della sentenza di divorzio (consid. 2a, 2b, 2c).
2. Sino al giudizio sulla liquidazione del regime matrimoniale dei beni, la casa familiare deve essere attribuita in godimento a una delle parti, e ciò valutando quale sia la soluzione più opportuna, senza tenere conto di considerazioni legate ai diritti reali, alla liquidazione dei beni o a rapporti contrattuali (consid. 2d).

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referenza

Articolo: art. 4 Cost., art. 145 CC