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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 1 cpv. 2 LBI; attivitą inventiva, esperto.
L'esperto, al quale si fa riferimento per giudicare l'attivitą inventiva, non deve necessariamente essere una singola persona, con conoscenze specialistiche in un unico campo. Per converso, a talune condizioni, sono determinanti le conoscenze e le capacitą di un gruppo di esperti di campi diversi.

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Articolo: Art. 1 cpv. 2 LBI