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Regesto

Art. 148 cpv. 1 CP; astuzia, colpa concomitante della vittima.
Per determinare se vi sia astuzia, la situazione della vittima va esaminata concretamente. Se la vittima è debole di mente, inesperta o disabile a causa dell'età o di una malattia (fisica o psichica) o se si trova in uno stato di dipendenza, di subordinazione o di bisogno, e se l'agente ne profitta, l'astuzia dev'essere ammessa. L'esistenza di una colpa concomitante può escludere l'astuzia solo laddove la vittima non si trovi in tale stato d'inferiorità.

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Articolo: Art. 148 cpv. 1 CP