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Regesto

Art. 346 segg. CP, art. 132 cpv. 1 e 2 DIFD. Determinazione del foro in materia di sottrazione d'imposta o di truffa fiscale.
Il perseguimento degli atti di sottrazione dell'imposta federale diretta è di competenza dell'autorità amministrativa del cantone che ha proceduto o avrebbe dovuto procedere alla tassazione, prescindendo dal luogo in cui l'infrazione è stata commessa; se la competenza territoriale è litigiosa, il foro è determinato dall'Amministratzione federale delle contribuzioni (consid. 4).
Non spetta alla Camera di accusa di determinare un foro unico in caso d'infrazioni fiscali cantonali o in caso di procedimenti secondo il diritto federale per sottrazione d'imposta e di truffa fiscale (consid. 5 e 6).

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referenza

Articolo: art. 132 cpv. 1 e 2 DIFD