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Regesto

Art. 4 Cost., art. 85 cpv. 2 lett. a LAVS: Formalismo eccessivo.
Nel fatto che il giudice cantonale adito per gravame insista sull'esigenza della firma del ricorrente o del suo rappresentante non è ravvisabile violazione dell'art. 4 Cost.
Carente una valida firma, egli deve comunque concedere un termine adeguato per ovviare all'omissione.
La concessione di un termine suppletivo è l'espressione di un principio generale del diritto processuale che deriva dal divieto del formalismo eccessivo, principio vigente anche in sede di procedura cantonale.
L'obbligo di assegnare un termine suppletivo risulta inoltre dall'esigenza minima di una procedura semplice ancorata nell'art. 85 cpv. 2 lett. a LAVS.

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost., art. 85 cpv. 2 lett. a LAVS