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Regesto

Art. 32 cpv. 1 RFF; rifiuto di rinviare la vendita di un immobile.
Adita con un reclamo vertente sul rifiuto di differire la vendita dell'immobile, l'autorità di vigilanza può, se la vendita ha già avuto luogo, annullare se del caso l'aggiudicazione (consid. 2).
Se è stata ordinata la vendita, il debitore può ottenere il suo differimento solo alla condizione - non adempiuta in concreto - di versare immediatamente l'acconto stabilito, le spese occasionate dalle misure preparatorie e dal rinvio dell'incanto (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 32 cpv. 1 RFF