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Regesto

Art. 88 OG; legittimazione a presentare un ricorso di diritto pubblico.
L'art. 123 della legge zurighese dell'8 luglio 1951 sulle imposte dirette, secondo cui l'imposta può essere condonata in taluni casi di rigore, non concede un diritto giuridicamente protetto al condono dell'imposta. La via del ricorso di diritto pubblico non è pertanto aperta per fare valere che il rifiuto di un tale condono è arbitrario (consid. 1).

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referenza

Articolo: Art. 88 OG