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Regesto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; principio della specialità (art. 67 cpv. 1 AIMP; riserva della Svizzera all'art. 2 lett. b alla CEAG).
La concessione dell'assistenza giudiziaria secondo la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG) presuppone che le misure sollecitate servano in un procedimento penale nello Stato richiedente. Si sarebbe eventualmente in presenza di un abuso della procedura di assistenza quando il procedimento penale costituirebbe un semplice pretesto, ossia quando le misure richieste, in realtà, servirebbero esclusivamente come mezzi di prova in un procedimento civile (consid. 7b).
L'art. 67 cpv. 1 AIMP tende a impedire che informazioni ottenute mediante l'assistenza giudiziaria possano essere utilizzate per il perseguimento penale di reati per i quali l'assistenza è esclusa; esso non osta, per contro, a un'utilizzazione di queste informazioni nel quadro di una procedura civile; ciò vale, in ogni modo, quando si tratta di pretese del danneggiato derivanti da un reato. Proceduralmente, l'ulteriore utilizzazione, in ambito civile, delle informazioni ottenute mediante l'assistenza giudiziaria in materia penale è soggetta all'approvazione dell'ufficio federale di polizia (consid. 7c).

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referenza

Articolo: art. 67 cpv. 1 AIMP