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Regesto

Riparazione morale e indennizzo. Art. 11 segg. LAV.
La decisione di sospendere la procedura di indennizzo e riparazione morale è una decisione incidentale che può essere dedotta in giudizio (consid. 1c).
È ammissibile sospendere la procedura di indennizzo e riparazione morale fino alla crescita in giudicato della sentenza penale (consid. 2 e 3).
La procedura secondo gli art. 11 segg. LAV è gratuita sia davanti all'autorità cantonale (art. 17 LAV) sia davanti al Tribunale federale; è riservata la possibilità di caricare le spese ad una parte che abbia proceduto con leggerezza o in modo temerario (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 17 LAV