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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT. Espropriazione materiale; attribuzione di terreno edificato dalla zona industriale a una zona comunale inedificabile (rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile).
Principi relativi all'espropriazione materiale (consid. 4).
La conformitą alle esigenze della LPT di una pianificazione territoriale allestita prima dell'entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio non dev'essere valutata sulla base di singole particelle o quartieri (consid. 5a e b).
Restrizioni all'utilizzazione derivanti dal cambiamento di una regolamentazione (in materia edilizia o di azzonamento) anteriore all'entrata in vigore della LPT a una disciplina fondata su questa legge non sono considerate come declassamenti che comportano un indennizzo per espropriazione materiale (consid. 5c).
Il rifiuto di attribuire alla zona edificabile un'area industriale o artigianale, ubicata in una zona gią edificata in larga misura, conferisce il diritto a una indennitą (art. 15 lett. a LPT; consid. 6a-c/aa).
Principi generali applicabili al calcolo di un'indennitą per espropriazione materiale (consid. 6c/bb e d).

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referenza

Articolo: Art. 5 cpv. 2 LPT, art. 15 lett. a LPT